Calcolo compenso al sostituto

Calcolo compenso al sostituto

REGOLAMENTAZIONE RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE E
SOSTITUTO DI ASSISTENZA PRIMARIA NEI CASI DI SOSTITUZIONE
VOLONTARIA DI CUI ALL’ALLEGATO C) DELL’ACN
Considerando che l’allegato C del vigente ACN conferma quanto già previsto dal precedente
ACN secondo il quale il trattamento economico previsto per i sostituti risulterebbe inferiore
a quanto già corrisposto, si ribadisce che l’onorario spettante al medico sostituto, calcolato
sulla base di quanto previsto dal comma 2) dell’Allegato C , è variato dal 70% all’ 83% del
compenso di cui alla lettera A, comma 1 dell’ art. 59 dell’ACN.
Al medico sostituito viene corrisposto il restante 17%, nonché gli altri compensi mensili
dovuti

Il compenso del sostituto del Medico di Medicina Generale (MMG) è normato dall’Allegato C
dell’ACN 2005 e successive modifiche 2009.
In particolare al punto 2 viene specificato l’onorario di base:
2. L’onorario spettante al medico sostituto è calcolato, sulla base di quanto previsto dal precedente
comma 1, nella misura del 70% del compenso di cui alla lettera A, comma 1 dell’articolo 59 del
presente Accordo (40,05€). Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi
mensili dovuti. Al sostituto spetta il 70% di 40,05€: 28,035€ a paziente.
Il calcolo corretto dell’onorario giornaliero è, quindi, 28,035€ * N° pazienti in carico al MMG / 365.
In base al periodo dell’anno, poi, si applica un +/- 20% in base al punto 3 del suddetto allegato.
3. Individuata convenzionalmente nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilità,
i compensi dovuti al sostituto, di cui al comma 2, sono corrisposti per intero se relativi a
sostituzioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, ottobre e novembre; se relativi ai mesi di
dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare e
ridotti del 20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
Infine sono considerate prestazioni aggiuntive, quindi da aggiungere all’onorario di base (secondo
il punto 4): ADI, ADP e Prestazioni Aggiuntive – PIPP.
4. Ai medici sostituti spettano i compensi previsti dall’art. 59, lett. C, comma 1 e 2 per le relative
prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.
I compensi relativi ad ADI e ADP sono descritti nell’Accordo Integrativo Aziendale (in particolare
ADP ed ADI1 25€ ad accesso, ADI2 ed ADI3 30€ ad accesso). I compensi per le Prestazioni
Aggiuntive sono descritte nell’Allegato D dell’ACN 2005 e successive modifiche 2009.

 

 

 

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